Decreto del Ministero dell'Interno 09 aprile 1994
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;
Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunit europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi gi esistenti;
Rilevata la necessit di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad attivit alberghiere attualmente in vigore;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;
DECRETA:
E' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attivit ricettive turistico-alberghiere, allegata al presente decreto.
Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.
Il presente decreto sar pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivit ricettive turistico-alberghiere
Titolo I
GENERALITA'
1. Oggetto
La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l'incolumit delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attivit ricettive turistico-alberghiere, definiti dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983) e come di seguito elencate:
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) villaggi turistici;
e) esercizi di affittacamere;
f) case ed appartamenti per vacanze;
g) alloggi agroturistici;
h) ostelli per la giovent;
i) residenze turistico-alberghiere;
l) rifugi alpini.
2. Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, gi adibiti ad attivit di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli.
3. Classificazione
Le attivit di cui al punto 1, in relazione alla capacit ricettiva (numero dei posti letto a disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una unit immobiliare, si distinguono in:
a) attivit con capienza superiore a venticinque posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo II;
b) attivit con capienza sino a venticinque posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo III.
Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al titolo IV.
4. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovr costituire intralcio alla fruibilit delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacit motorie in attesa dei soccorsi;
corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al pi prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' RICETTIVE
CON CAPACITA' SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO
Parte prima - Attivit di nuova costruzione
5. Ubicazione LVAL :22 < N m Z G p]I6#r_L8%uaN;'N S Y k a t i a b e l l i n a , t u n o n f a i i l c h a t m a i ? p e r c h e s e l o f a i p o s s i a m o m e t t e r c i d &