IL MINISTRO
DELL'INTERNO
DI CONCERTO
CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la
legge 30 novembre 1996, n. 609;
In
attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
Campo di applicazione
1. Il
presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la
valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione
e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e
di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
2. Il
presente decreto si applica alle attivit che si svolgono nei luoghi di lavoro come
definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito
denominato decreto legislativo n. 626/1994.
3. Per le
attivit che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo
19 settembre 1996, n. 494, e per le attivit industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della
notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 2
Valutazione
dei rischi di incendio
1. La
valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione,
costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.
2. Nel
documento di cui al comma 1 sono altres riportati i nominativi dei lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle
emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art.
10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.
3. La
valutazione dei rischi di incendio pu essere effettuata in conformit ai criteri di cui
all'allegato I.
4. Nel
documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di
incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo,
classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformit ai criteri di
cui all'allegato I:
a) livello
di rischio elevato;
b) livello
di rischio medio;
c) livello
di rischio basso.
Art. 3
Misure
preventive, protettive e precauzionali di esercizio
1. All'esito
della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate
a:
a) ridurre
la probabilit di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
b)
realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito
denominato DPR n. 547/1955, cos come modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire
l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformit ai requisiti di cui
all'allegato III;
c)
realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire
l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformit ai
criteri di cui all'allegato IV;
d)
assicurare l'estinzione di un incendio in conformit ai criteri di cui all'allegato V;
e) garantire
l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato
VI;
f) fornire
ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i
criteri di cui all'allegato VII.
2. Per le
attivit soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al
comma 1, lettere a), e) ed f).
Art. 4
Controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1. Gli
interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di
protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di
normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle
istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
Art. 5
Gestione
dell'emergenza in caso di incendio
1. All'esito
della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di
emergenza elaborato in conformit ai criteri di cui all'allegato VIII.
2. Ad
eccezione delle aziende di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi
di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il
datore di lavoro non tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando
l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di
incendio.
Art. 6
Designazione
degli addetti al servizio antincendio
1. All'esito
della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno
o pi lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'articolo
4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi
previsti dall'articolo 10 del decreto suddetto.
2. I
lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo
articolo 7.
3. I
lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le
attivit riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneit tecnica di
cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Fermo
restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base
volontaria, ritenga necessario che l'idoneit tecnica del personale di cui al comma 1 sia
comprovata da apposita attestazione, la stessa dovr essere acquisita secondo le
procedure di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996,
609.
Art. 7
Formazione
degli addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione dell' emergenza
1. I datori
di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione dell' emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.
Art. 8
Disposizioni
transitorie e finali
1. Fatte
salve le disposizioni dell'articolo 31 del decreto legislativo
n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui all'articolo 1,
comma 3, e articolo 3, comma 2, del presente decreto, devono essere adeguati alle
prescrizioni relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Sono
fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 9
Entrata in
vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO I
LINEE GUIDA
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
DI INCENDIO
NEI LUOGHI DI LAVORO
1.1. GENERALIT
Nel presente
allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei rischi di
incendio nei luoghi di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude
l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validit.
1.2.
DEFINIZIONI
Ai fini del
presente decreto si definisce:
PERICOLO DI INCENDIO: propriet o qualit intrinseca di determinati materiali o
attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di
lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
RISCHIO DI INCENDIO: probabilit che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento
di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in
un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di
incendio.
1.3.
OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
La
valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i
provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei
lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.
Questi
provvedimenti comprendono:
la
prevenzione dei rischi;
l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
la
formazione dei lavoratori;
le
misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.
La
prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei
rischi. Nei casi in cui non possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti
nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui,
tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 3
del decreto legislativo n. 626.
La
valutazione del rischio di incendio tiene conto:
a) del tipo
di attivit;
b) dei
materiali immagazzinati e manipolati;
c) delle
attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
d) delle
caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
e) delle
dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
f) del
numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della
loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.
1.4. CRITERI
PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
La
valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:
a)
individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e
infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile
propagazione dell'incendio);
b)
individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a
rischi di incendio;
c)
eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
d)
valutazione del rischio residuo di incendio;
e) verifica
della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali
ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di
incendio.
1.4.1.
Identificazione dei pericoli di incendio
1.4.1.1.
Materiali combustibili e/o infiammabili
I materiali
combustibili se sono in quantit limitata, correttamente manipolati e depositati in
sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.
Alcuni
materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poich essi
sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un
incendio. A titolo esemplificativo essi sono:
vernici e solventi infiammabili;
adesivi infiammabili;
gas
infiammabili;
grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
grandi quantit di manufatti infiammabili;
prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre
sostanze provocando un incendio;
prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
vaste
superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.
1.4.1.2.
Sorgenti di innesco
Nei luoghi
di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che
costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un
incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre,
in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo
esemplificativo si citano:
presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura,
saldatura;
presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e
utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
uso
di fiamme libere;
presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona
tecnica.
1.4.2.
Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio
Nelle
situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio,
in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri
generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.
Occorre
tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o pi persone siano esposte a rischi
particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di
attivit nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:
siano
previste aree di riposo;
sia
presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
siano
presenti persone la cui mobilit, udito o vista sia limitata;
siano
presenti persone che non hanno familiarit con i luoghi e con le relative vie di esodo;
siano
presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
siano
presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o
possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poich
lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile
praticabilit.
1.4.3.
Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
Per ciascun
pericolo di incendio identificato, necessario valutare se esso possa essere:
eliminato;
ridotto;
sostituito con alternative pi sicure;
separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello
globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione
dell'attivit.
Occorre
stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere
realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.
1.4.3.1.
Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o
combustibili
I criteri
possono comportare l'adozione di una o pi delle seguenti misure:
rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente
infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attivit;
sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti
al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in
contenitori appositi;
rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione
dell'incendio;
riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto
dell'imbottitura;
miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei
rifiuti e degli scarti.