Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art.
43, recante, delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del
termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n.
142 del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle direttive
particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19
febbraio 1992, n.142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 settembre 1994;
sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle
politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Note alle premesse:
Modificato dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.
- L'art. 76 della
Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può
avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.