Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 43, recante, delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n.142;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;

acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;

sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Note alle premesse:

Modificato dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

- L'art. 76 della  Costituzione regola la delega  al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

si hai ragione! anche io vado in ferie ma dal 10... mi far&#242; prima una settimanella a S.Severa e poi .....b&#242;....ancora non ho deciso:))) e tu dove vai in ferie? mare? montagna? ho notato che mi hai scritto poco fa!!! chiss&#224; se riuscirai a rispondermi prima di qualche settimana:))))))) anzi se vuoi ti do anche il mio cell cos&#236; dalla vacanza mi puoi messaggiare <img border="0" src="immagini/001.gif" align="absmiddle"> !bacio! cara Debra, intanto buon viaggio! mi fa piacere che abbiamo gli stessi interessi. le foto che preferisco sono quelle a persone. ho iniziato fotografando le mie amiche le quali spesso mi chiedono di fare qualche scatto. quando torni magari ci mostriamo le nostre foto un bacio <img border="0" src="immagini/007.gif" align="absmiddle"> &LVALp 6:ê¦m-ä £ \  Ò … D  º w : ö öʶ t 4 ø º € = ÿ‰EÈ¿x=À~6ô±u9Ŷy7ôµ|==ÃþÁ~D ÂH Õ;*0‹0×£p}{:â@ÿþpacoÿþlunaÿþpaco@inwind.it*/å Š0×£p}{:â@ÿþpacoÿþlunaÿþpaco@inwind.it*/å Šz:â@ÿþLoonaÿþermetetrisÿþLoona@tiscalihai risposto subito allora 6 collegato anche tu... la mia foto te la posso anche far vedere ma nn mi piaccio mai come vengo...mi piacciono di pi&#249; le foto che scatto ad altre persone...cerco qualcuno che mi fotografi bene!!! ma nn mi voglio ridurre ad andare a pagare un botto di soldi x un professionista... ti mander&#242; le foto scattate da me ultimamente..e poi mi dici cosa ne pensi ma lasciami la tua e-mail la mia &#232; debramir@inwind.it ma mi raccomando il cp &#232; dell'ufficio niente foto porno o troppo pesanti... ciao a presto tu nn parti per le vacanze?? io lavoro fino a venerdi...e poi volo!! ciao Debora Grazie, s&#236;, sai che ho vinto i giochi d'autunno fra le terze della mia scuola...o meglio sono arrivata terza! Carucci i cani piccoli...la mia ormai &#232; vecchia e mi sembra che non mi riconosca pi&#249;... Fottitene del tuo &quot;amico&quot;, uno che sta con qualcuno non per amore non merita le attenzioni di nessuno...be' s&#236;, sono parole scontate per&#242; vedrai che prima o poi te lo dimenticherai...sai quante volte ho pensato &quot;non lo dimenticher&#242; mai&quot; e poi lo ho dimenticato! Figata! La mia migliore amica &#232; via tutto agosto..:-( non la vedr&#242; pi&#249; per un pezzo... Lo so le vacanze fanno schifo, &#232; meglio la scuola, almeno hai qualcosa da faretutto il giorno e quando non hai niente da fare o ti porti avanti o esci...durante l'estate invece i giorni a casa sono vuoti e monotoni...non vedo l'ora che succeda qualcosa! ps:come si chiama il tizio? bai-bai lilla fino a venerdi lavoro poi la sera vado all'aereoporo e volo a Palma de Majorca...e spero finalmente di prendere un p&#242; di sole..xch&#232; fino adesso sono stata solo 3 gg al mare ...avevo l'esame di maturit&#224;! hai casa a S.severa o vai da amici? rimango ancora un p&#242; collegata.... baci anche a te...by Debora ,LVALÆÊLLÁLÁFPerch&#232; te l'ha deScrivi qui il tuo messaggio CIAO SONO UN NUOVO ARRIVATO E MI PIACEREBBE FARE DELLE BELLE CONOSCENZE.... A PRESTO A BIG KISS como va todo bien? da paura Palma!!!! si ho casa a Santa... perch&#232; la conosci? esame di maturit&#224;?? ma non sei del '73? mhhh me sa che su quella scheda non hai scritto tutta la verit&#224;:))) <img border="0" src="immagini/003.gif" align="absmiddle"> cmq ti ripeto se vuoi il mio num. basta chiederlo... hai risposto subito allora 6 collegato anche tu... la mia foto te la posso anche far vedere ma nn mi piaccio mai come vengo...mi piacciono di pi&#249; le foto che scatto ad altre persone...cerco qualcuno che mi fotografi bene!!! ma nn mi voglio ridurre ad andare a pagare un botto di soldi x un professionista... ti mander&#242; le foto scattate da me ultimamente..e poi mi dici cosa ne pensi ma lasciami la tua e-mail la mia &#232; debramir@inwind.it ma mi raccomando il cp &#232; dell'ufficio niente foto porno o troppo pesanti... ciao a presto tu nn parti per le vacanze?? io lavoro fino a venerdi...e poi volo!! ciao Debora Grazie, s&#236;, sai che ho vinto i giochi d'autunno fra le terze della mia scuola...o meglio sono arrivata terza! 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E chi poteva darti il benvenuto in That's Amore se non il suo creatore? <img border="0" src="immagini/011.gif" align="absmiddle">ciao armando sono lara.scusa che ti rispondo solo adesso ma sono stata in vacanza!!!dimmi qlc. su di te se ti va!!!io mi chiamo lara!!!! <img border="0" src="immagini/008.gif" align="absmiddle"> <img border="0" src="immagini/002.gif" align="absmiddle"> Come ti ho scritto prima era una battuta,non te la sarai mica presa!!!!!!(e se vuoi proprio la verit&#224; intendevo solo un bacino sulla fronte!!!!) Va bene dai,anzi ti chiedo scusa,non avrei dovuto chiederti il cellulare,giustamente non conoscendomi potrei essere chiunque.Per quanto riguarda il bacino,sono tornato indietro perche' se andavo oltre il bacione probabilmente non mi scrivevi piu'(&#232; una battuta,non mi permetterei mai di essere volgare con te')UN superbacione(va bene cosi') Ciao bellisima,purtroppo da domenica non potremo piu' scriverci perch&#232; in montagna non ho la possibilita' e quindi a meno di spostamenti di data imprevisti,non potremo sentirci fino al 26 agosto.A meno che ci scambiamo il cellulare e ci scriviamo via SNS(ma visto gi&#224; il tuo tentennamento nel volermi conoscere(giustamente)credo che dovro' fare a meno di sentirti per tre settimane.Un bacino Stefano E chi poteva darti il benvenuto in That's Amore se non il suo creatore? <img border="0" src="immagini/011.gif" align="absmiddle">como va todo bien? da paura Palma!!!! si ho casa a Santa... perch&#232; la conosci? esame di maturit&#224;?? ma non sei del '73? mhhh me sa che su quella scheda non hai scritto tutta la verit&#224;:))) <img border="0" src="immagini/003.gif" align="absmiddle"> cmq ti ripeto se vuoi il mio num. basta chiederlo... ~LVALà Ø ¶°ª¤š €@ €@ €@ €@Scrivi qui il tuo messaggio CIAO SONO UN NUOVO ARRIVATO E MI PIACEREBBE FARE DELLE BELLE CONOSCENZE.... A PRESTO A BIG KISS Scrivi qui il tuo messaggio CIAO SONO UN NUOVO ARRIVATO E MI PIACEREBBE FARE DELLE BELLE CONOSCENZE.... A PRESTO A BIG KISS Scrivi qui il tuo messaggio CIAO SONO UN NUOVO ARRIVATO E MI PIACEREBBE FARE DELLE BELLE CONOSCENZE.... A PRESTO A BIG KISS Scrivi qui il tuo messaggio CIAO SONO UN NUOVO ARRIVATO E MI PIACEREBBE FARE DELLE BELLE CONOSCENZE.... A PRESTO A BIG KISS Ciao RAGAZZA SPECIALE, sono tornato a casa ora dal lavoro, e ho acceso il PC un attimo, ho letto con piacere il tuo messaggio che tu mi hai scritto!!! Sai, era un po' che non ti sentivo, ora so' che tu sei stata in ferie, chiss&#224; come vi siete divertiti !!!Certo RAGAZZA SPECIALE, ogni tanto ci vuole anche un po' di riposo!!!! Io inizio il mio periodo di ferie il 9 agosto, faccio 15 giorni, ma, ti giuro, ne ho proprio bisogno ora!!! Il tuo PICCOLO ANGELO come sta' ? Tutto bene?Chissa come diventa grande!!! Sono estremamente FELICE ora, con la mia &quot;LEI&quot; tutto va a meraviglia, spero che duri, anzi a tutt' ora ci credo!!! RAGAZZA SPECIALE GRAZIE di cuore per i tuoi messaggi, mi rendono felice leggerli, sapere Vostre notizie, Vi ho preso a cuore TU e il TUO PICCOLO ANGELO!!! Ora ti saluto RAGAZZA SPECIALE, non prima per&#242; di averti mandato il mio piu cordiale e grande abbraccio a te e al TUO PICCOLO ANGELO!!! Ciao RAGAZZA SPECIALE!!! P.S.: SIETE &quot;SEMPRE&quot; IN UN ANGOLO DEL MIO CUORE!!! Claudio. di andare in una chat.....e fare due chiacchiere...senza l'assillo di continuare ad aprire x vedere se ci siamo risposti???????? pronta per vedermi arrivare sotto casa tua.....con un del cibo....ti piace il cinese.....a me solo alcune cose......una bella bottiglia......e......tutto me stesso...... prepara le candele allora.......adoro mangiare in un clima rilassato...parlare .....guardarsi..... 41.6pt 177.0pt 212.4pt 247.8pt 283.2pt 318.6pt 354.0pt 389.4pt 424.8pt 460.2pt 495.6pt; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'> 

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche di Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica (*) (***).

3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973 n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto (**).

4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'articolo 4, commi 1, 2, 4, lettera a) e 11 primo periodo (**).

 

 

 

 

 

Note all'art. 1:

- La legge n. 877/1973 reca norme per la tutela del lavoro a domicilio.

 

(*) Comma sostituito dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

Il precedente comma così recitava:

"2. Nei riguardi della Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della Funzione pubblica".

 

(**) Comma aggiunto dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

 

(***) Comma così modificato dall'art. 9, comma 22, della legge 28 novembre 1996 n. 608.

 

Art. 2

Definizioni (*)

 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277;

e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;

f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;

g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

 

Note all'art. 2:

 

- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421. L'art. 1, comma 2, così recita: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

(nota all'art. 2 del D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242)

 

- Il D.Lgs. n. 277/1991 reca attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. L'art. 55 così recita:

"Art. 55 (Esercizio dell'attività di medico competente). -

1. I laureati in medicina e chirurgia che pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente.

2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.

3. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa".

 

(*) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

Il precedente articolo così recitava:

"Art. 2 (Definizioni) - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;

b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento;

c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277;

e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;

f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;

g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute".

 

 

 

Art. 3

Misure generali di tutela

 

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando a un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici o biologici, sui luoghi di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva e individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 4

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (*)

 

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;

c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'articolo 19 comma 1 lettera e);

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d);

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31/3/1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'Allegato I;

b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'articolo 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

 

Note all'art. 4:

-  Il D.P.R. n. 547/1995 reca norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'art. 393 così recita:

«Art. 393 (Costituzione della commissione).  1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:

a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;

b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;

d) un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanità, industria, commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica; trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente;

e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;

f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;

g) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a ivello nazionale.

2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.

3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.

5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni».

 

 Il D.P.R., n. 175/1988 reca attuazione della direttiva 82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali. L'art. 1 così recita:

«Art. 1 (Campo di applicazione).  1. Le disposizioni del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attività industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per:

a) attività industriali:

1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato 1, che comporti o possa comportare l'uso di urla o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo;

2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specifiche all'allegato II;

b) fabbricante;

1) chiunque sia responsabile di una attività industriale;

c) incidente rilevante;

1) un avvenimento quale un'emissione un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;

d) sostanze pericolose;

1) per l'applicazione dell'art. 6, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV, nonché le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella prima colonna.

2) per l'applicazione dell'art. 4, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella seconda colonna».

 

 

(*) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

Il precedente articolo così recitava:

"1. Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;

c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.

4. Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e il relativo responsabile o incarica persone o servizi esterni all'azienda, e nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovraintendono le attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute di lavoratori, e in particolare:

a) designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di pronto soccorso;

b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) forniscono ai lavoratori necessari e idonei mezzi di protezione;

e) prendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione;

g) richiedono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

h) adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

m) permettono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

n) prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

o) tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;

p) consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b) c) e d);

q) adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di÷£ X‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ €'''0' /) '*Ø[*ºR*8**Ð<*(E*X*.*°-*à#*h*h* *1*2*¸7*Ø7*Ø:, &,&,( ,‡/'[2à 6 $68ˆ 9 49º9˜?9E9Â:@=° >H"?pR?ÙCPEèE HpKKÐKPPÂ>PÀ0QPaQ^HQéQé"Q: Q˜Q¸%QÐQQxQxCQQ°QàQà4Q÷ Q "Q0"Q€Q Qp5QÀ$Q0 RÙ+S@gSéS:S:+S¸S6S VºQV˜ VVðV(V0#YØ=YèYP[ \ˆ<^º.^^0 bº9bpep iØ@iAi^RiØiÀ,pØ?pT>p€#pØ3rºré9r°rÂ7r sº-v0.vÙ |h(}Ð/}~º,~ ‚¸ƒéƒƒ:#ƒ¸ …ðQ…é… …(……Â…Â…"…€†ÂHŒØ>Œ@Œ°=Œ°>Œ0(ŒP Ž é'X^UºMœ œÙ1¢Ð8¢ð=¢5¢P/¢P0¢À%£¸!¥ y¥C¥¥X¥(#¬°¬Â¬à ¬€$¬€+¬pT¬Ù<²T²¸µ:.µ:µ( µ¨F¶PW¶€ ¶¹ðº:$º:4ºð.ºX'¼:3¾-¿ùA¿Ð>¿7¿(,¿@?¿X¿X¿X¿X¿x¿x¿x¿¿¿à¿à2¿ ¿8¿¸¿(¿0ÄT:Çp ÇX Çà,Ǹ:ÇØ"Ç?%Ç€ÊÙ(Ñ€ Õ€ ÖTÖTEÖp6Ö˜Ö˜)ÖÖ$Ö¸&Ö¸+ÖÐÖðÖ"Ö$Ö(%Ö@ ÖxÖÖ°(Ö°,ÖÂÖH3Ö€Öp4Öp7Ö‡Ö‡5ÖÙÖÙÖ? ÚT?ÜâÀã1ã¸8ã@Bãxç)çÂ-çH,ë7ëÐ=ëx#ëàì0îîîÐ5îxîxîÂîPî€0ïó¸;óH)ôX&õ¸9öXö€ û#û(û:Ð"($€ 0 P  @ÐM@) ‡00XP:ð# à: 0 !ðV!@! !0@!H !h !h$!!Ø-!Ø<! 5!‡!¨ !¨C!!?"x9"Â1"Ø."(7"L6"L8"P&"‡ "?'&X6&€(.@.ÂG/(-1(1°:9÷)=(K=@D=X=X=X=X =X!=x ===°=à%==¸=¸)>X@X1@x3@x?@H@("G@AGxG"P‡PÀ#Rh0UH+VÀ?Y-_¨B_0_0*_0+a,a0a?/d°d d j°pàp÷p÷Hv€>wh€XF€Ø€Ø*€ð€ð4€0 ?„…@J…÷Z… …h …h …€…7…L…? †¨(†01ˆ ˆH ˆhˆh,ˆh/ˆ€ ˆˆ/ˆ¸-ˆØˆ( ˆLˆp‹€&Ž÷<“€=•H™€<™?Ÿ¸,§xP§¸© ©Ù0¯?°¨5·?¸H0»XH»h»?½Ù8Ä&Æh1Ê yÒ¸Õ0×ðÞ€;Þ?áÀ=â y⇠âÙê¸;îØ&î¨îÙîñ ñLñPõ@KõØ þ?ÿ¸ÿ0!Ø÷_!À< yppp$‡¨"08¸ Ø ð ¸ P yØØ P!Ø!Ø!ð!#€H# 3‡-<¸<<(,<L<P<P<p<‡8<¨=L=‡>ð8@¨B(.Hð*H0 I€II>I I(I(<IPIP8K0ANPNÀ;T(9Y¸AY YP Y¨_p dÀ3g( h0j y3jpFjpMj‡MjÀ>kPkpQk0mLnPqPq0 rxcr yr yr y r yr yr yr y!r y&r÷ar‡3r¨r¨Arr?0sPs0uP!uP"vLx¨zÀ2‹p‹Ù‘pA‘‡‘!’p#’Ù•Ù$– 9–p)—?œp;œ0-‡2¤À/¥ y¥‡,¥À¨ 8ª?!ª?5¬0 ¶‡¶‡*¶¨¶À+½ÀD¾0.Ö yÖÀ×À×Ù××(×0×0×?×?áÀãÙã0/æ03ç yë0 ðÙð? ú4ú?0 y  y) ?&?2 yial'>b) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione oltre i limiti di addetti di cui all'allegato I;

c) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita, di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

10. Il decreto di cui al comma 9 deve essere emanato entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

 

 

 

(*) Così modificato dall'art. 9 della legge del 18 novembre 1998 n. 415

 

Art. 5

Obblighi dei lavoratori

 

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. In particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

 

 Art. 6

Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

 

1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella disposizioni legislative e regolamentari vigenti (*).

2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di iLVAL ” JÈ88Ä64Áº³¬¥ž—‰‚{tmf_XQJC<5.'  ýöïèáÚÓÌž·°©¢›”†xqjc\UNG@92+$ú ó ì å Þ × Ð É Â » ´ ­ ¦ Ÿ ˜ ‘ Š ƒ | u n g ` Y R K D = 6 / ( !    þ ÷ ð é â Û Ô Í Æ ¿ ¸ ± ª £ œ • Ž ‡ € y r k d ] V O H A : 3 , %     E chi poteva darti il benvenuto in That's Amore se non il suo creatore? <img border="0" src="immagini/011.gif" align="absmiddle">E chi poteva darti il benvenuto in That's Amore se non il suo creatore? <img border="0" src="immagini/011.gif" align="absmiddle">E chi poteva darti il benvenuto in That's Amore se non il suo creatore? <img border="0" src="immagini/011.gif" align="absmiddle">Scrivi qui il tuo messaggio <img border="0" src="immagini/002.gif" align="absmiddle"> <img border="0" src="immagini/002.gif" align="absmiddle"> MA CIAO, MI CHIAMO DESY E SONO DI PONTE SAN PIETRO Stanotte ho fatto un sogno ho sognato di guardare il cielo stellato e di prendere un stella la stella della mia vita che illumina il mio cuore cos&#236; triste e lo rende felice e ho pensato che eri tu la mia stella. dedicata a te! cmq mi kiamo peppe sn alto 1.77 okki castani capelli castani bel fisico! Scrivi qui il tuo messaggio <img border="0" src="immagini/006.gif" align="absmiddle"> SONO UN PUNTO INTERROGATIVO - DI PASSAGGIO IN QUESTO UNIVERSO CHE CERCA QUALCOSA DI INTERESSANTE - SE TI VA SCRIVIMI A QUESTO INDIRIZZO AFRICAMAX68@VIRGILIO.IT E SE PUOI MANDAMI UNA FOTO!!!! Stanotte ho fatto un sogno ho sognato di guardare il cielo stellato e di prendere un stella la stella della mia vita che illumina il mio cuore cos&#236; triste e lo rende felice e ho pensato che eri tu la mia stella. dedicata a te! cmq mi kiamo peppe sn alto 1.77 okki castani capelli castani bel fisico! Scrivi qui il tuo messaggio <img border="0" src="immagini/006.gif" align="absmiddle"> CIAO IL MIO NOME E' L'OGGETTO STESSO DEL MESSAGGIO - ALLORA COME VA - SAI HAI FATTO UNA BELLISSIMA DESCRIZIONE DI TE STESSA CHE MI E' VENUTA VOGLIA DI VEDERTI!!!!! XCHE NON MI SCRIVI A QUESTO INDIRIZZO AFRICAMAX68@VIRGILIO.IT HA DIMENTICAVO SE TI VA MANDAMI UNA FOTO!!!!!! =MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:75.0pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:5.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height: 12.0pt;tab-stops:35.4pt 70.8pt 106.2pt 141.6pt 177.0pt 212.4pt 247.8pt 283.2pt 318.6pt 354.0pt 389.4pt 424.8pt 460.2pt 495.6pt; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'> 

 

 

 

Art. 7

Contratto di appalto o contratto d'opera

 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1) i datori di lavoro:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. (*)

 

Nota all'art. 7:

(*) Comma così sostituito dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

Il precedente comma così recitava:

"3. Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

 

 

CAPO II

SERVIZIO DI PREVENZIONE EPROTEZIONE

 

Osservazioni in merito al Capo II

 

Artt. 8-9-10-11 "Servizio di prevenzione e Protezione"

 

In molte aziende medio-grandi sono previsti, ormai da tempo, al loro interno, strutture analoghe a quelle definite al Capo II dell'articolato. Nessuna normativa specifica, tuttavia regolamentava precedentemente questa materia. Siamo quindi di fronte ad una novità importante. I datori di lavoro dovranno in sostanza d'ora in poi avvalersi della collaborazione di tecnici competenti cui affidare specifici compiti in merito alla individuazione dei rischi e delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro da adottare. Il datore di lavoro dovrà fornire ai componenti del servizio di prevenzione e protezione informazioni (art. 9, comma 2) in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, agli impianti e processi produttivi, ai dati che emergono dal registro infortuni e a quello relativo alle malattie professionali.

Il datore di lavoro può scegliere tra tre opzioni per organizzare il Servizio di prevenzione e protezione secondo le seguenti modalità:

 

- può utilizzare propri dipendenti che dovranno possedere "le capacità necessarie" e dovrà indicare tra essi un responsabile con "attitudini e capacità adeguate"

- può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle "conoscenze professionali necessarie" o di un servizio esterno all'azienda adeguato alle caratteristiche dell'azienda (tipologia di rischio, numero degli addetti). Anche nel caso di personale o servizio esterno dovrà essere individuato un responsabile che deve possedere "attitudini e capacità adeguate"

- può svolgere direttamente i compiti del servizio e assumerne la responsabilità.

 

I nominativi delle persone designate come responsabili del servizio interno o esterno all'azienda, nei casi previsti al primo e secondo punto sopra indicati, devono essere comunicati all'Ispettorato del lavoro e alla Unità sanitaria locale territorialmente competente e corredati da informazioni relative alle loro esperienze professionali.

La nuova normativa non prevede tuttavia una definizione dei requisiti professionali dei componenti e del responsabile del Servizio. L'Allegato previsto nella bozza del decreto di recepimento, e che forniva una griglia per individuare tali requisiti, è stata eliminata: senza dubbio questo non favorisce l'uniformità interpretativa di quanto viene regolamentato al Capo II del decreto. Il comma 9 dell'art. 8 prevede tuttavia un DM del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Sanità e dell'Industria per individuare i requisiti minimi dei Servizi interni e esterni all'azienda e il numero degli addetti.

Il datore di lavoro, infine, e questa è la terza possibilità che la nuova normativa offre, ha la facoltà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori. Il datore di lavoro deve inoltre frequentare un corso di formazione ed inviare alla USL competente la documentazione attestante il possesso delle capacità richieste, la relazione sulla valutazione dei rischi, una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali.

L'attuale Allegato 1 regolamenta i casi per i quali è prevista tale assunzione diretta di responsabilità da parte del datore di lavoro e le relative esclusioni.

I compiti previsti all'art. 9 per il servizio di prevenzione e protezione sono ovviamente i compiti del responsabile del servizio di cui al comma 2 dellart. 8.

 

 

Art. 8

Servizio di prevenzione e protezione

 

1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente art..

2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione (*).

5.  L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti; g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private (**).

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (***).

7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.

8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.

10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.

11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;

b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;

c) il curriculum professionale.

 

Note all'art. 8:

Per il D.P.R. n. 175/1988 vedi nota all'art. 4.

 

(*) Comma così sostituito dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

Il precedente comma così recitava:

"4. Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione".

 

(**) Comma così sostituito dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

Il precedente comma così recitava:

"5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre duecento lavoratori dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti".

 

(***) Comma così sostituito dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

Il precedente comma così recitava:

"6. Se la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza".

 

 

 

Art. 9

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

 

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.

2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.

4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 10

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

 

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:

a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 o 11 (*);

c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;

d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

 

 

Nota all'art. 10:

(*) Comma così modificato dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

 

 

 

 

 

 

Art. 11

Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

 

1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di quindici dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente ove previsto;

d) il rappresentante per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;

b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;

c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a quindici dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.

5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dei rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

 

CAPO III

PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI,

PRONTO SOCCORSO

 

Art. 12

Disposizioni generali

 

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lett. q) il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'articolo 4 comma 5 lettera a) (*);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

 

Nota all'art. 12:

(*) Comma così sostituito dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

 

 

 

Art. 13

Prevenzione incendi

 

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'Interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti a individuare:

1) misure intese a evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Nota all'art. 13:

Il D.P.R. n. 577/1982 reca il regolamento sull'espletamento dei servizi antincendi.

 

 

Art. 14

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

 

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Art. 15

Pronto soccorso

 

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della Funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio Superiore di sanità.

4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.

CAPO IV

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 16

Contenuto della sorveglianza sanitaria

 

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Art. 17

Il medico competente

 

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;

d) istituisce ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;

m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2 (*), esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente (*), qualora esplichi attività di vigilanza.

 

 

Nota all'art. 17:

(*) Commi così modificati dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

 

 

CAPO V

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 18

Rappresentante per la sicurezza

 

1. In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero nel comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la Funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a duecento dipendenti;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da duecentouno a mille dipendenti;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.

Art. 19

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

 

1. Il rappresentante per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;

m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso per l'espletamento della sua funzione al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).

Art. 20

Organismi paritetici

 

1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo art..

 

Nota all'art. 20:

Il D. L.gs. n. 29/1993 reca razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.

L'art. 10 così recita:

"Art. 10 (Partecipazione sindacale). - 1. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.

2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni".

 

 

CAPO VI

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 21

Informazione dei lavoratori

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;

g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 12 e 15.

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lett. a), b) e c) anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 22

Formazione dei lavoratori

 

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (*).

2. La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell'assunzione;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.“ (**).

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro, e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori .

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

 

Nota all'art. 22:

(*) Comma così sostituito dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

Il precedente comma così recitava:

"1. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni".

 

(**) Comma così sostituito dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

Il precedente comma così recitava:

"5. Il lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente formato".

 

 

 

 

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 23

Vigilanza

 

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giusizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate  e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie."

 

Nota all'art. 23:

(*) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

Il precedente articolo così recitava:

"Art. 23 (Vigilanza) - 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della Unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

 

 

 

Art. 24

Informazione, consulenza, assistenza

 

1. Le Regioni, il ministero dell'Interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Ispesl, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.

 

Nota all'art. 24:

(*) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

Il precedente articolo così recitava:

"Art. 24 (Informazione, consulenza, assistenza) - 1. Le Regioni, il ministero dell'Interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Ispesl, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza".

 

 

Art. 25

Coordinamento

 

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità e omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione (*).

 

Nota all'art. 25:

(*) Comma così modificato dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

 

 

 

Art. 26

Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni

e l'igiene del lavoro

 

1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito dal seguente:

Art. 393 (Costituzione della Commissione)

1. Presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal Direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:

a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;

b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;

d) Il Direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali (*)

e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;

f) un rappresentante dei seguenti organismi:

Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale ricerche; Uni, Cei, Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto Italiano di Medicina Sociale (*)

g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; (*)

h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale; (*)

i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni (*)

 

2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.

3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire Comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La commissione può chiamare a far parte dei Comitati di cui al comma tre persone particolarmente esperte, anche su designazione delle Associazioni professionali dell'Università e degli Enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.

5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. I componenti della commissione consultiva permanente e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.

 

2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

 

Art. 394 (Compiti della Commissione)

1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute su posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;

b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;

c) esaminare le problematiche evidenziate dai Comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;

d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;

e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa Cee da attuare a livello nazionale;

f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;

h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza; (*)

i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g) n. 4 della legge 19 febbraio 1991, n. 142 secondo le modalità di cui all'art. 402;

l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.

2. La relazione di cui al comma precedente lettera a) è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni.

3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.

 

3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è soppresso.

 

Note all'art. 26:

(*) Lettere così sostituite dall'art. 13 del D.Lgs 242/96.

Il comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs 626/94 così recitava alle seguenti lettere:

"d) un funzionario per ciascuno dei seguenti ministeri:

sanità; industria; Commercio e artigianato; Interno; Funzione pubblica; Trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente;"

"f) un rappresentante dei seguenti organismi:

Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale ricerche; Uni, Cei, Agenzia nazionale protezione ambiente;"

"g) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;"

"h) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;"

"i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale."

Il comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs 626/94 così recitava alla lettera h):

"h) esprimere parere sul riconoscimento di conformità alle prescrizioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche;"

 

- Per l'art. 393 del D.P.R. n. 547/1955 vedi note all'art. 4.

 

- L'art. 394 del D.P.R. n. 547/1955, così recitava:

 

«Art. 394 (Compiti della commissione).  1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;

b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;

c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;

d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;

e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;

f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;

h) esprimere parere sul riconoscimento di conformità alle prescrizioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche;

i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n; 142, secondo le modalità di cui all'art. 402;

l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori».

 

- Per il D.P.R. n. 277/1991 vedi nota all'art. 2. L'art. 48 così recita:

 

"Art. 48 (Deroghe per situazioni lavorative particolari) .

- 1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe:

a) all'applicazione dell'art. 43, per situazioni eccezionali, nelle quali non sia possibile mediante misure tecniche ovvero organizzative, ivi compresa la riduzione del tempo di esposizione, ridurre l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al di sotto di novanta dBA anche con l'uso dei mezzi individuali di protezione di cui allo stesso art. 43;

b) all'applicazione dell'art. 43, per lavoratori che svolgono compiti particolari, che comportano un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA se l'applicazione di detta misura provoca un aggravamento complessivo del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori considerati e non è possibile evitare tale rischio con altri mezzi.

 

2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ovvero al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato per ciò che attiene alle attività estrattive, e comprendono :

a) per i casi di cui al comma 1, a):

1) la descrizione dell'attività lavorativa:

2) le misure preventive e protettive previste;

3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da utilizzare;

4) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati;

5) la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati;

b) per i casi di cui al comma 1), lettera b):

1) la descrizione delle mansioni che comportano la esposizione anomala, con la specificazione delle cause che determinano un aggravamento del rischio complessivo in caso di utilizzazione dei mezzi personali di protezione;

2) le misure previste per ridurre, per quanto possibile, il rischio complessivo;

3) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati;

4) la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati.

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), è condizionata dall'intensificazione del controllo sanitario da parte del medico competente.

4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Per le attività estrattive le deroghe sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Tali deroghe sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la compilazione del prospetto di cui al comma 6.

5. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per le deroghe di cui al comma 1, lettera a) e b), comporta la revoca nella stessa forma di cui al comma 4.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette, ogni due anni, alla Commissione delle Comunità europee il prospetto globale delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo".

Il D.Lgs. n. 77/1992 reca attuazione della direttiva 88/364/ CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. L'art. 8 così recita:

"Art. 8 (Autorizzazioni in deroga per attività di ricerca e sperimentazioni). - 1. Chiunque intenda intraprendere una attività intesa a produrre o a utilizzare un agente di cui all'art. 1 per ricerche, sperimentazioni ivi comprese le analisi, deve inviare una richiesta di autorizzazione in deroga al disposto dell'art. 1 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. La richiesta di autorizzazione contiene i seguenti dati:

a) descrizione della ricerca o sperimentazione e indicazione dei motivi che rendono indispensabile l'utilizzazione dell'agente;

b) quantitativi di agente impiegato o eventualmente prodotto;

c) numero dei lavoratori addetti;

d) caratteristiche dei locali ove gli agenti vengono prodotto, custoditi, utilizzati e delle strumentazioni dei lavoratori;

e) misure di sicurezza previste per evitare l'esposizione dei lavoratori;

f) misure previste per distruggere gli agenti presenti negli scarti al termine di ogni operazione.

 

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Essa ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Tali autorizzazioni sono comunicate all'organo di vigilanza competente.

 

4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso ai dati di cui al comma 2".

 

- Per l'art. 43 della legge n. 142/1992 vedi nota alle premesse.

 

- Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. L'art. 395 così recitava:

"Art. 395 (Deroghe di carattere generale). - Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo di tempo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, per gli edifici, locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, relativamente alle attività produttive ed ai settori industriali per i quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistono o vengano adottate idonee misure di sicurezza.

Il predetto Ministro, col decreto, col quale stabilisce la durata della suddetta deroga, determina le attività produttive ed i settori industriali per i quali si applica la deroga medesima e riconosce l'idoneità delle misure di sicurezza necessarie e ne prescrive l'adozione.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393".

 

 

Art. 27

Comitati regionali di coordinamento

 

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi e il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.

2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'Anci, dell'Upi e dell'Unicem.

Art. 28

Adeguamenti al progresso tecnico

 

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:

a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza (*);

b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;

c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

 

Nota all'art. 28:

(*) Comma così modificato dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

 

 

CAPO VIII

STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 29

Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

 

1. L'Inail e l'Ispesl si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.

2. L'Ispesl e l'Inail indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.

3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme Uni, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio e i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati i criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.

5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.

 

Nota all'art. 29:

L'art. 8 del D.Lgs. n. 517/1993 sostituisce l'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, con il seguente:

"Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Le regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:

a) igiene e sanità pubblica;

b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria.

 

2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di Sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.

3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici".

 

 

TITOLO II

LUOGHI DI LAVORO

Art. 30

Definizioni

 

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:

a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci;

e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.

3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II.

4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.

5. L'obbligo di cui al comma 4, vige, in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.

6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

Art. 31

Requisiti di sicurezza e di salute

 

1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997.

2. Se gli adeguamenti di cui al comma richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.

3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.

 

Nota all'art. 31:

(*) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.

Il precedente articolo così recitava:

"Art. 31 (Requisiti di sicurezza e di salute) - 1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1996".

 

- Il D.Lgs. n. 502/1992 reca riordino della disciplina in materia sanitaria. L'art. 8, comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993, così recita:

«4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;

b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la «definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria» ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b);

c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;

d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;

e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;

g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;

h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione».

 

 

 

 

Art. 32

Obblighi del datore di lavoro

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite o uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Art. 33

Adeguamenti di norme

 

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito dal seguente:

 

Art. 13 (Vie e uscite di emergenza)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.

c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata (larghezza utile di passaggio). (*)

2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m. 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. (**)

7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.

8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.

9. Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.

11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.

12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano  pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori, devono essere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescitto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza. (**)

 

13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie e uscite di emergenza.

 

2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito dal seguente:

 

Art. 14 (Porte e portoni)

1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

2. Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di cinque lavoratori, almeno una porta ogni cinque lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo e avere larghezza minima di m. 1,20 (**)

3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2), la larghezza minima delle porte è la seguente:

a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a venticinque, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80; (**)

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra ventisei e cinquanta, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;

c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra cinquantuno e cento, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo; (**)

d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a cento, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno una porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni cinquanta lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra dieci e cinquanta calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a cento.

4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di metri 0,80 è applicabile una tolleranza di meno del 2% (due per cento). (**)

6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13 comma 5 coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 5.

7. Nei locali di lavoro e in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.

8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.

10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

13. Le porte e i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

14. Le porte e i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.

15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.

17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubucazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la largezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità. (**)

 

3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito dal seguente:

 

Art. 8 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi)

1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.

3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.

4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare a una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.

5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.

6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo, in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.

7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.

8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

10. I pavimenti e i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la normale circolazione.

11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

 

4. L'intestazione del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303 è sostituita della seguente:

 

Titolo II - Disposizioni particolari.

 

5. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 6 (Altezza, cubatura e superficie)

 

1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori , ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:

 

a) altezza netta non inferiore a m. 3;

b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;

c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2.

 

2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

 

3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

 

4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

 

5. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente."

 

6. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:

 

Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi)

1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione. (***)

2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

 

7. L'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:

 

Art. 11 (Temperatura dei locali)

1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti.

3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

 

8. L'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:

 

 Art. 10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro)

1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. (***)

2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.

3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

4. Le superfici vetrate illuminanti e i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

 

9. L'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

 

 Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico)

1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;

b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;

c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;

d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.

3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita e impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.

5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.

6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi. (***)

7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro, nonché per i lavoratori presenti nell'edificio e intorno ad esso.

9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

10. Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.

12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m. 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.

13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.

13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12, 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico. (****)

 

10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:

 

Art. 14 (Locali di riposo)

1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.

3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.

7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

 

11. L'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:

 

 Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario)

1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro. (***)

3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve po