IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
Visto l'art. 4 della
legge 26 luglio 1965, n. 966;
Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27
settembre 1965, n. 1973, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8
novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle
visite ed ai controlli di prevenzione incendi;
Decreta:
Articolo unico
I locali, le attività, i depositi, gli impianti
e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei
comandi provinciali dei Vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e
controllo ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione incendi", nonchè
la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che,
controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.
I responsabili delle attività soggette alle
visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo
di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono
modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli
stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza
precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già
rilasciati. (1)
La scadenza dei "Certificati di prevenzione
incendi" già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto,
dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.
Agli stabilimenti ed impianti che comprendono,
come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette
al controllo da parte dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco, dovrà essere
rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il
complesso e con scadenza triennale (2).
Nota all'articolo unico:
- Testo coordinato con le modofiche apportate
con D.M. 27/03/1985 (G.U. n. 98 del 26/04/1985) e D.M. 30/10/1986 (G.U. n. 261 del
10/11/1986).
(1) vedi circolare n. 25 del 02/06/1982
(2) vedi circolare n. 52 del 20/11/1982 punti
2.0, 3.0.
ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE
SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
Si riportano di seguito, le tabelle relative ai
depositi ed industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione
incendi.
Sono stati riportati, nelle interpretazioni, i
chiarimenti e le precisazioni fornite con decreti ministeriali, circolari e
lettere-circolari.
(Art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o
impiegano gas
combustibili, gas comburenti (compressi,
disciolti, liquefatti)
con quantità globali in ciclo o in deposito
superiori a 50 Nmc/h
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
2) Impianti di compressione o di decompressione
dei gas
combustibili e comburenti con potenzialità
superiore a 50 Nmc/h
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
3) Depositi e rivendite di gas combustibili in
bombole:
a) compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
6
- per capacità complessiva superiore a 2 mc
3
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
- per quantitativi complessivi da 75 a 500 Kg
6
- per quantitativi complessivi superiori a 500
Kg
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
4) Depositi di gas combustibili in serbatoi
fissi:
a) compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
6
- per capacità complessiva superiore a 2 mc
3
b) disciolti o liquefatti:
- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc
6
- per capacità complessiva superiore a 2 mc
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità complessiva superiore
a 3 mc
6
b) liquefatti per capacità complessiva
superiore a 2 mc
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
6) Reti di trasporto e distribuzione di gas
combustibili, compresi
quelli di origine petrolifera o chimica, con
esclusione delle
reti di distribuzione cittadina e dei relativi
impianti con pressione
di esercizio non superiore a 5 bar
u.t.
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
7) Impianti di distribuzione di gas combustibili
per autotrazione 6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
8) Officine e laboratori con saldatura e taglio
dei metalli utilizzanti gas
combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
9) Impianti per il trattamento di prodotti
ortofrutticoli e cereali
utilizzanti gas combustibili
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
10) Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro
con l'impiego di
oltre 15 becchi a gas
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
12) Stabilimenti ed impianti ove si producono
e/o impiegano liquidi
infiammabili (punto di infiammabilità fino a
65° C) con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5
mc
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
13) Stabilimenti ed impianti ove si producono
e/o impiegano
liquidi combustibili con punto di
infiammabilità da 65° C a 125° C,
per quantitativi globali in ciclo o in deposito
superiori a 0,5 mc 3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione
di oli lubrificanti,
oli diatermici e simili
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
15) Depositi
di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con
capacità geometrica
complessiva da 0,5 a 25 mc
6
b) per uso industriale o artigianale o agricolo
o privato, per capacità
geometrica complessiva superiore a 25 mc
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
16) Depositi e/o rivendite di liquidi
infiammabili e/o combustibili
per uso commerciale:
- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a
10 mc
6
- per capacità geometrica complessiva superiore
a 10 mc
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
17) Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti,
di oli diatermici e simili
per capacità superiore ad 1 mc
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
18) Impianti fissi di distribuzione di benzina,
gasolio e miscele
per autotrazione ad uso pubblico e privato con o
senza stazione
di servizio
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
19) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o
detengono vernici, inchiostri e lacche
infiammabili e/o combustibili
con quantitativi globali in ciclo e/o in
deposito superiori a 500 Kg 3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
20) Depositi e/o rivendite di vernici,
inchiostri e lacche infiammabili e/o
combustibili:
- con quantitativi da 500 a 1.000 Kg
6
- con quantitativi superiori a 1.000 Kg
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
21) Officine o laboratori per la verniciatura
con vernici infiammabili e/o
combustibili con oltre 5 addetti
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
22) Depositi e/o rivendite di alcoli a
concentrazione superiore
al 60% in volume:
- con capacità da 0,2 a 10 mc
6
- con capacità superiore a 10 mc
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
23) Stabilimenti di estrazione con solventi
infiammabili e raffinazione
di oli e grassi vegetali ed animali, con
quantitativi globali di solventi
in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
24) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono
sostanze esplodenti classificate come tali dal
regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di P.S.
approvato con
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni
ed integrazioni nonchè perossidi organici
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
25) Esercizi di minuta vendita di sostanze
esplodenti di cui ai decreti
ministeriali 18/10/1973 e 18/9/1975, e
successive modificazioni
ed integrazioni
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
26) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono
sostanze instabili che possono dar luogo da sole
a reazioni pericolose
in presenza o non di catalizzatori
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
27) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono
nitrati di ammonio, di metalli alcalini e
alcalino - terrosi, nitrato
di piombo e perossidi inorganici
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
28) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono
sostanze soggette all'accensione spontanea e/o
sostanze che
a contatto con l'acqua sviluppano gas
infiammabili
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
29) Stabilimenti ed impianti ove si produce
acqua ossigenata con
concentrazione superiore al 60% di perossido di
idrogeno
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
30) Fabbriche e depositi di fiammiferi
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
31) Stabilimenti ed impianti ove si produce,
impiega e/o detiene
fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione
e la raffinazione
dello zolfo
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
33) Depositi di zolfo con potenzialità
superiore a 100 q.li
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce,
impiega o detiene
magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore
di magnesio
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con
potenzialità giornaliera
superiore a 200 q.li e relativi depositi
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di
vegetali in genere
con depositi di capacità superiore a
500 q.li di prodotto essiccato
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
37) Stabilimenti ove si producono surrogati del
caffè
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
39) Pastifici con produzione giornaliera
superiore a 500 q.li
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
40) Riserie con potenzialità giornaliera
superiore a 100 q.li
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o
detiene foglia di
tabacco con processi di essiccazione con oltre
100 addetti
con quantitativi globali in ciclo e/o in
deposito superiori a 500 q.li 6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione
della carta e
dei cartoni e di allestimento di prodotti
cartotecnici in genere con
oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o
lavorazione
superiore a 500 q.li
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti
cartotecnici nonchè depositi
per la cernita della carta usata, di stracci, di
cascami e di fibre
tessili per l'industria della carta con
quantitativi superiori a 50 q.li 6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
44) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano e/o
detengono carte fotografiche, calcografiche,
eliografiche e cianografiche,
pellicole cinematografiche, radiografiche e
fotografiche di sicurezza
con materiale in deposito superiore a 100 q.li
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano e detengono
pellicole cinematografiche e fotografiche con
supporto infiammabile
per quantitativi superiori a 5 kg
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
46) Depositi di legnami da costruzione e da
lavorazione, di legna
da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di
fascine, di carbone vegetale
e minerale, di carbonella, di sughero ed altri
prodotti affini,
esclusi i depositi all'aperto con distanze di
sicurezza esterne
non inferiori a 100 m misurate secondo le
disposizioni di cui al punto
2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:
- da 500 a 1.000 q.li
6
- superiori i 1.000 q.li
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione
del legno con materiale in
lavorazione e/o in deposito:
- da 50 a 1.000 q.li
6
- oltre i 1.000 q.li
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
48) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
lavorano e detengono
fibre tessili e tessuti naturali e artificiali,
tele cerate, linoleum e altri
prodotti affini, con quantitativi:
- da 50 a 1.000 q.li
6
- oltre i 1.000 q.li
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
49) Industrie dell'arredamento,
dell'abbigliamento e della lavorazione
della pelle; calzaturifici:
- da 25 a 75 addetti
6
- oltre 75 addetti
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione
del crine vegetale,
della trebbia e simili, lavorazione della
paglia, dello sparto e simili,
lavorazione del sughero, con quantitativi in
lavorazione o in deposito
pari o superiori a 50 q.li
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
51) Teatri di posa per le riprese
cinematografiche e televisive
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa
delle pellicole
cinematografiche
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
53) Laboratori di attrezzerie e scenografie
teatrali
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione,
lavorazione e
rigenerazione della gomma, con quantitativi
superiori a 50 q.li
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici
e simili con
oltre 100 q.li
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di
gomma con più
di 50 q.li in lavorazione o in deposito
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e
lavorazione di
materie plastiche con quantitativi superiori a
50 q.li
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
58) Depositi di manufatti in plastica con oltre
50 q.li
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e
lavorano resine
sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti,
organici e intermedi,
e prodotti farmaceutici con l'impiego di
solventi ed altri prodotti
infiammabili
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
60) Depositi di concimi chimici a base di
nitrati e fosfati e di
fitofarmaci, con potenzialità globale superiore
a 500 q.li
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione
di cavi e conduttori
elettrici isolati
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
62) Depositi
e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi
superiori a 100 q.li
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
63) Centrali termoelettriche
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
64) Gruppi per la produzione di energia
elettrica sussidiaria con motori
endotermici di potenza complessiva superiore a
25 Kw
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono
lampade elettriche,
lampade a tubi luminescenti, pile ed
accumulatori elettrici,
valvole elettriche, ecc.
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per
la produzione di
altri metalli
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
67) Stabilimenti e impianti per la zincatura,
ramatura e lavorazioni
similari comportanti la fusione di metalli o
altre sostanze
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
68) Stabilimenti per la costruzione di
aeromobili, automobili e
motocicli
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
69) Cantieri navali con oltre 5 addetti
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
70) Stabilimenti per la costruzione e
riparazione di materiale
rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5
addetti
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
71) Stabilimenti per la costruzione di
carrozzerie e rimorchi per
autoveicoli con oltre 5 addetti
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
72) Officine per la riparazione di autoveicoli
con capienza
superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche
per lavorazioni a
freddo con oltre 25 addetti
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
73) Stabilimenti ed impianti ove si producono
laterizi, maioliche,
porcellane e simili con oltre 25 addetti
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
74) Cementifici
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti
in cui si effettuano,
anche saltuariamente, ricerche scientifiche o
attività industriali
per le quali si impiegano isotopi radioattivi,
apparecchi contenenti
dette sostanze ed apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti
(art. 13 della legge 31/12/1965, n. 1860 e articolo 102 del
D.P.R. 12/2/1964, n. 185)
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
76) Esercizi commerciali con detenzione di
sostanze radioattive
(capo IV del D.P.R.
13/2/1964, n. 185)
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
77) Autorimesse di ditte in possesso di
autorizzazione permanente
al trasporto di materie fissili speciali e di
materie radioattive
(art. 5 della legge 31/12/1962, n. 1860,
sostituito dall'art. 2 del
D.P.R. 30/12/1965, n. 1704)
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
78) Impianti di deposito delle materie nucleari,
escluso il deposito
in corso di spedizione
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
79) Impianti nei quali siano detenuti
combustibili nucleari o
prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera
b) della legge
31/12/1962, n. 1860)
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
80) Impianti relativi all'impiego pacifico
dell'energia nucleare
ed attività che comportano pericoli di
radiazioni ionizzanti
derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che
facciano parte di un mezzo
di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione
delle materie nucleari;
- impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili
nucleari irradianti
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di
candele e di altri
oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi,
di glicerina grezza
quando non sia prodotta per idrolisi, di
glicerina raffinata e distillata
ed altri prodotti affini
3
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e
l'elaborazione di dati
con oltre 25
addetti
u.t.
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in
genere con capienza
superiore a 100 posti
6
Note al punto 83
- Ai fini dell'applicazione delle normative di
cui al punto 5) dell'Art. 15 del D.P.R. 577,
con la dizione "luogo aperto al pubblico", deve intendersi " un delimitato
spazio all'aperto" attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o
impianti e/o apparecchiature delle quali sia
possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi. (Circ. 20/11/82, n. 52).
Per spettacoli e/o trattenimenti possono
intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al
pubblico, in rapporto ai quali si prospetta
l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine,
la moralità e il buon costume (artt. 70, 80
T.U. delle leggi di P.S.).
La differenza fra "spettacoli" e
"trattenimenti" consiste essenzialmente nel
fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i
trattenimenti sono divertimenti cui il
pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).
Qualora dette attività siano già state
sottoposte in precedenza ai controlli da
parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito
trasformazioni o modifiche, i verbali di
visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali VV.F. possono essere gli stessi già in possesso
delle Commissioni Provinciali medesime. Tali
documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del C.P.I.
Le eventuali certificazioni previste dall'art.
18 del D.P.R. 29/7/1982, n. 577 potranno,
invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del C.P.I. stesso. Si conferma che i sopralluoghi
per il rilascio del predetto C.P.I. possono essere eseguiti contestualmente a quelli da
effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza. (Circ. 20/11/82, n. 52).
I "ristoranti bar e simili" non
rientrano tra le attività di cui al punto 83) del decreto ministeriale 16/2/82, come già
chiarito con circ. 52 del 20 novembre 1982 e
pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei VV.F., fatto
salvo quanto previsto all'art. 15, punto 5 del D.P.R. n. 577/82. Sono comunque soggetti ai
controlli antincendi i relativi impianti di
produzione di calore di cui al punto 91) del D.M. citato (Circ. 11/12/85, n. 36).
Le "case da gioco" sono locali di
spettacolo e di trattenimento e pertanto sono
comprese al punto 83 del D.M. 16/2/1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella circ.
n. 16 del 15/2/1951 e successive modificazioni
ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44 e fermo restando le competenze delle Commissioni
Provinciali di vigilanza.
(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 2 - G.U.
n. 29 del 5/2/87).
Le "Sale consiliari" (sale per
consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di
spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del
20/11/1982 punto 4.1 e pertanto non sono
comprese nel punto 83) del D.M. 16.2.1982.
(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 3 - G.U.
n. 29 del 5/2/87).
Per "passaggi in genere" si intendono
i percorsi esterni al locale di spettacolo o
trattenimento verso le uscite.
(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 4 - G.U.
n. 29 del 5/2/87).
Tutti i locali classificati all'art. 17 della
circ. n. 16 del I5/2/1951, con "capienza inferiore a 150 posti" possono essere
dotati di due sole uscite, in analogia a quanto già previsto dalla circolare n. 79 del
27.8.1971 per i locali indicati al punto 4
del citato art. 17 della circolare n. 16/1951.
(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 5 - G.U.
n. 29 del 5/2/87).
Il punto B.3 della circolare n. 16 del 16/6/1980
è applicabile unicamente alle
"multisale cinematografiche" e "NON" applicabile alle "multisale da ballo" che presentano problematiche
difformi ai fini della sicurezza antincendi.
(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 6).
L'installazione di "cucine alimentate a gas
con densità non superiore a Q. 0,8 a servizio di locali di spettacolo e
trattenimento" è consentita purchè le cucine siano installate in locali appositi.
La comunicazione tra il locale di spettacolo e di trattenimento con quello in cui sono
installate le cucine, deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel
rispetto del D.M. 30.11.83. Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di
sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la
lettera circolare n. 8242/4183 del 5.4.1979
che non può essere applicata al caso di specie
essendo relativa ad impianti di cucina e
lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive,
alberghi, ospedali e simili che presentano problematiche
difformi ai fini della sicurezza antincendio.
(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 7 - G.U.
n. 29 del 5/2/87).
Gli "edifici destinati al culto" non
sono locali di pubblico spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella
circ. n. 52 del 20.11.1982 punto 4.1, e
pertanto non sono compresi nel punto 83 del D.M.
16.2.1982. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell'art. 15, punto 5 del
D.P.R. 29/7/1982, n. 577.
(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 8 - G.U.
n. 29 del 5/2/87).
In attesa dell'emanazione delle specifiche
normative ed in considerazione del fatto che il D.M. 6/7/83 e successive variazioni e/o
integrazioni non fa riferimento ai "materiali di allestimento di tipo
standistico" utilizzati per "mostre e fiere", le Commissioni Provinciali di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
ed i Comandi Provinciali dei VVF, possono accettare la posa in opera di materiali non
classificati ai fini della reazione al fuoco.
Sotto la diretta responsabilità del titolare
dell'attività, devono comunque essere
adottati effettivi accorgimenti migliorativi globali di sicurezza mediante l'utilizzo di squadre di vigilanza
aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di
controllo.
Per la composizione numerica delle predette
squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all'utilizzo, per gli allestimenti di
tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia.
(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 9 - G.U.
n. 29 del 5/2/87).
Per determinare il numero massimo delle persone
consentito in una sala da ballo anche se la circ. n. 16/51 non lo prevede esplicitamente occorre commisurare la larghezza totale delle
uscite con il numero dei posti a sedere. In
pratica le persone che stanno ballando devono essere
le stesse che occupano i posti a sedere e non di più.
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e
simili con oltre 25
posti-letto
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo,
collegi, accademie e simili
per oltre 100 persone presenti
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25
posti-letto
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita
all'ingrosso o al dettaglio
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
88) Locali adibiti a depositi di merci e
materiali vari con superficie lorda
superiore a 1.000 mq
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati
oltre 500 addetti
u.t.
Note al punto 89
Per le attività di cui ai punti 89 e 90 del
D.M. 16/2/82, soggette a visita "una tantum", vanno applicate per analogia, le
disposizioni relative alle attività di cui al punto 94, concernenti l'obbligo della
richiesta di rilascio di certificati di prevenzione incendi separati per le varie
attività soggette ai controlli ed inserite nei complessi edilizi.
(Lettera-circolare 19984/4101 del 4 luglio
1985).
Da più parti e segnatamente
dall'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, viene richiesto di riconoscere
quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del
decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti al controllo da parte dei Vigili
del fuoco.
Al riguardo considerato che le disposizioni
contenute nel regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, tendono essenzialmente a
salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale,
tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello
della salvaguardia dell'incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima,
possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità
degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei
comandi dei Vigili del fuoco:
a) non sono compresi nel punto 90) del D.M.
16/2/82 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei
vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna
delle attività elencate nel citato decreto 16/2/1982. Per tali edifici, per,
restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti
per la produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;
b) sono invece compresi al punto 90) del D.M.
16/2/82, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei
vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più
delle attività elencate nel citato decreto 16/2/1982, quali i musei o esposizioni, gli
alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc; per tali edifici, in
relazione all'uso cui sono destinati, devono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al
regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, anche le norme antincendi specifiche previste per
le attività in essi svolte.
Restano salve le disposizioni contenute al punto
5 degli art. 15 del D.P.R. n. 577/82. (Circ. 11/12/85, n. 36).
Il N.O.P., nell'ambito degli edifici di
interesse artistico e storico è rilasciato dai Comandi provinciali dei VV.F. previo
accertamento della rispondenza alle norme stabilite nel decreto 8 marzo 1985.
(Testo del decreto legge 27 febbraio 1987,
coordinato con la legge di conversione 13 aprile 1987, n. 149 art. 4).
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli
destinati a contenere
biblioteche, archivi, musei, gallerie,
collezioni o comunque oggetti
di interesse culturale sottoposti alla vigilanza
dello Stato di cui al
R.D. 7 novembre 1942, n. 1564
u.t.
Note al punto
90
Per le attività di cui ai punti 89 e 90 del
D.M. 16/2/82, soggette a visita "una tantum", vanno applicate per analogia, le
disposizioni relative alle attività di cui al punto 94, concernenti l'obbligo della
richiesta di rilascio di certificati di prevenzione incendi separati per le varie
attività soggette ai controlli ed inserite nei complessi edilizi.
(Lettera-circolare 19984/4101 del 4 luglio
1985).
Da più parti e segnatamente
dall'Amministrazione per i beni culturali eambientali, viene richiesto di riconoscere
quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del
decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti al controllo da parte dei Vigili
del fuoco.Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel regio decreto 7
novembre 1942, n. 1564, tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i
loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione
incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia dell'incolumità delle
persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti
considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte
o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei Vigili del fuoco:
a) non sono compresi nel punto 90) del D.M.
16/2/82 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei
vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna
delle attività elencate nel citato decreto 16/2/1982. Per tali edifici, per,
restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti
per la produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;
b) sono invece compresi al punto 90) del D.M.
16/2/82, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei
vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più
delle attività elencate nel citato decreto 16/2/1982, quali i musei o esposizioni, gli
alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc; per tali edifici, in
relazione all'uso cui sono destinati, devono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al
regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, anche le norme antincendi specifiche previste per
le attività in essi svolte.
Restano salve le disposizioni contenute al punto
5 degli art. 15 del D.P.R. n. 577/82. (Circ. 11/12/85, n. 36).
Il N.O.P., nell'ambito degli edifici di
interesse artistico e storico è rilasciato dai Comandi provinciali dei VV.F. previo
accertamento della rispondenza alle norme stabilite nel decreto 8 marzo 1985.
(Testo del decreto legge 27 febbraio 1987,
coordinato con la legge di conversione 13 aprile 1987, n. 149 art. 4).
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
91) Impianti per la produzione del calore
alimentati a combustibile
solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 100.000 Kcal/h 6
Note al punto 91
- Si precisa che con la dizione "Impianti
per la produzione di calore", deve intendersi una installazione composta da una parte
destinata al processo di combustione nonchè da una parte destinata al combustibile di
alimentazione, secondo la terminologia, ed i concetti contenuti agli artt. 3 e 4 del
D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge antismog 615/66
relativamente al settore degli impianti termici).
Pertanto per gli impianti alimentati con
combustibili liquidi comprendenti locali di produzione del calore e serbatoio deve essere
rilasciato, con riferimento anche alla prassi precedente, un unico certificato di
prevenzione incendi semprechè la potenzialità dell'impianto sia superiore a 100.000
Kcal/h. Non sono, invece, soggetti al rilascio di detto C.P.I. gli impianti di
potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità del relativo
serbatoio. Qualora per gli impianti aventi potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h sia
richiesto un controllo ai fini della
prevenzione incendi, dovrà essere precisato che le norme tecniche in vigore devono essere
osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività, sia per il serbatoio che
per il generatore di calore, come, peraltro, indicato nella Circ. 46 MI.SA. (82) 15 del 7
ottobre 1982.
Restano valide le disposizioni relative alle
autorizzazioni amministrative (Decreti di concessione) per i depositi di oli minerali ai
sensi delle leggi vigenti.
Per impianti termici alimentati con combustibili
solidi, in attesa della emanazione dell'apposita normativa secondo le modalità previste
dal D.P.R. 29/7/1982, n. 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi per
gli impianti alimentati a combustibile liquido (circ. n. 73 del 29/7/1971) per quanto
concerne l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le
comunicazioni, le aperture di ventilazione.
Restano inoltre valide e applicabili le norme
contenute nella legge antismog n. 615/66 per gli impianti esistenti alla data dell'8
luglio 1968 i cui locali devono essere adeguati soltanto in occasione di trasformazioni,
di ampliamenti o di rifacimenti dei fabbricati o degli impianti (Tabella annessa al Capo V
del D.P.R. 24/10/67, n. 1288 valida ai sensi di quanto previsto al punto IV.I del D.P.R.
22/12/70, n. 1391). In tali casi è pertanto consentita la coesistenza del deposito del
combustibile solido nel locale del focolare con gli opportuni accorgimenti. (Circ.
20/11/82, n. 52).
Le attività indicate al punto 91) del D.M.
16/2/1982 non riguardano gli impianti inseriti in cicli di produzione industriale. Per gli
impianti alimentati a combustibile si richiama l'analogia già indicata nella circ. n. 52
del 20/11/82 punto 5.1). (Circ. 8 del 17 aprile 1985).
Gli impianti per la produzione di calore, nei
quali avvenga la variazione del tipo di combustibile di alimentazione (ad esempio da
liquido a gassoso), possono essere considerati "esistenti" ai fini
dell'applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Nel caso di sostituzione del generatore di
calore, il Certificato di prevenzione incendi mantiene la propria validità a condizione
che la potenza termica resa al focolare non superi il 20% di quella preesistente e che
risultino osservate le relative disposizioni di sicurezza e fermi restando i limiti di
assoggettabilità ai controlli dei vigili del fuoco.
Le disposizioni contenute nella
lettera-circolare 8419/4183 dell'11 agosto 1975 relative ai generatori di aria calda per
impianti di riscaldamento in ambienti industriali, si applicano anche nel settore
artigianale ed agricolo e vanno estese agli impianti funzionanti con combustibile liquido
o solido, ferme restando le condizioni e le limitazioni ivi previste. (Circ. 11/12/85, n.
36).
L'installazione di "cucine alimentate a gas
con densità non superiore 0,8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento" è
consentita purchè le cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione tra il
locale di spettacolo e di trattenimento con quello in cui sono installate le cucine, deve
avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del D.M. 30/11/83. Devono
comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di
produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera circolare n. 8242/4183 del
5/4/1979 che non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di
cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali
e simili che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio.
(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 7 - G.U.
n. 29 del 5/2/87):
Gli impianti termici a gas possono essere
ubicati in locali contigui ad
autorimesse purchè siano separati con strutture
REI 180 e l'ubicazione non sia relativa ad ambienti dell'autorimessa ove possa presumersi
affluenza o passaggio di gruppi di persone (uscite, ecc.).
Impianti termici alimentati a gas di
potenzialità inferiore a 30.000 kcal/h [...] Come è noto, la legge 6 novembre 1971, n.
1083, concernente le norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile, dispone,
all'art. 4, che la vigilanza sull'applicazione della stessa è demandata al Ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
Al riguardo si fa presente che, per quanto
riguarda la vigilanza sugli apparecchi e materiali impiegati negli impianti alimentati a
gas, provvede questo Ministero, direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori
autorizzati, prelevando detti apparecchi e materiali presso i produttori e/o distributori
nazionali e sottoponendoli a prova.
[...] Per quanto riguarda invece la vigilanza
sulle installazioni e sugli
impianti alimentati con gas combustibile per uso
domestico si fa presente che con l'entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio
Sanitario Nazionale - legge 23 dicembre 1978, n. 833, il compito per l'individuazione,
l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, nonchè l'indicazione delle misure
alla eliminazione dei fattori di rischio è stato demandato alle Unità Sanitarie Locali -
USL - attraverso la vigilanza degli ambienti di vita e di lavoro (estratto della
lettera-circolare n. 6812/4183 del 23.4.1987)
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
92) Autorimesse private con più di 9
autoveicoli, autorimesse pubbliche
ricovero natanti, ricovero aeromobili
6
Note al punto 92
- Le autorimesse a box affacciantesi su spazio a
cielo libero con un numero di box superiore a nove, purchè ciascun box abbia accesso
diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del
D.M. 1.2.1986 già citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16.2.1982.
Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M.
1.2.1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle
attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di
effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982,
n. 577. (Estratto dalla lettera-Circolare n. 1800/4108 del 1.2.1988)
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre
5 addetti
6
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
94) Edifici
destinati a civile abitazione con
altezza in gronda superiore
a 24 metri
u.t.
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio
privato, aventi corsa
sopra il piano terreno maggiore di 20 metri,
installati in edifici civili
aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e
quelli installati in edifici
industriali di cui all'art.
9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497
u.t.
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
96) Piattaforme fisse e strutture fisse
assimilabili di perforazione
e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R.
24/5/1979, n. 886
u.t.
Attività
Periodicità
della visita (in anni)
________________________________________________________________
97) Oleodotti con diametro superiore a100 mm
u.t.